Il Coltivatore diretto
Notizie legali-fiscali

Il Coltivatore diretto (dalla Rivista "Il Contadino" aprile 1999)

Sulla nozione di coltivatore diretto esistono più definizioni, ad ognuna delle quali corrisponde l'applicazione di discipline diverse, per contenuto e funzioni. Diverso infatti è il significato di coltivatore diretto se operiamo nell'ambito delle norme previdenziali piuttosto che in quello dei patti agrari o degli aiuti agli investimenti aziendali in agricoltura.
Concettualmente però la nozione di coltivatore diretto fa riferimento al rapporto tra il lavoro impiegato da una persona e dai suoi familiari per la coltivazione di un fondo, e le reali necessità di manodopera di quel fondo (quando questo rapporto è superiore ad un certo limite siamo in presenza di coltivatori diretti). Questa nozione non comporta che necessariamente tali persone si dedichino totalmente o anche solo prevalentemente all'attività agricola.

Coltivatore diretto e aiuti comunitari

Nell'ambito delle norme comunitarie la figura del coltivatore diretto non assume la rilevanza che invece le è riservata dalla legislazione italiana. Finora le norme speciali a sostegno dell'agricoltura hanno fatto riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale che però può variare nei vari stati membri.
Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola è pari o superiore al 50% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne dell'azienda è inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore. Nel quadro degli aiuti alle aziende cui concorre la comunità europea, sono quindi gli imprenditori agricoli a titolo principale i beneficiari privilegiati.
La CE autorizza tuttavia gli Stati membri ad applicare lo stesso regime di aiuti agli imprenditori agricoli a tempo parziale che ricavano almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.
Per la Ce quindi non c'è un regime di favore limitato agli imprenditori che coltivano direttamente l'azienda con manodopera propria o familiare. Tuttavia essa da facoltà agli Stati membri di limitare il regime di aiuti alle aziende agricole a carattere familiare. Essa riconosce cioè una valenza particolare a questo tipo di impresa, anche se lascia ai vari Stati la decisione finale.
Questa impostazione è destinata a subire profonde modificazioni con l'introduzione degli accordi dell'Agenda 2000. Sostanzialmente verrebbe meno la figura dell'imprenditore agricolo, che confluirebbe nell'ambito più generale di imprenditore operante nelle aree rurali. È questa una via che dovrebbe favorire la trasversalità dell'impresa nei vari comparti, senza distinzioni tra agricoltura, artigianato, turismo, servizi, ecc. ciò dovrebbe stimolare l'avvio di multiattività, soprattutto nelle aree più marginali dal punto di vista socio-economico, dove ad esempio, la sola agricoltura non consentirebbe un reddito sufficiente agli interessati.

Albo degli imprenditori agricoli

L'albo è diviso in sezioni prima e seconda. Per essere iscritti in prima occorre svolgere l'attività agricola a titolo principale. Si considerano a titolo principale i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricolo, i concedenti a mezzadria e/o colonia, che dedichino all'attività agricola non meno del 50% del tempo normale di lavoro e che ricavino dall'attività medesima non meno del 50% del proprio reddito globale del lavoro. Per il calcolo del tempo normale si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Registro delle imprese

In attuazione della legge 580/93 presso le camere di commercio di tutta Italia è stato istituito il registro delle imprese, dando così attuazione a quanto previsto dal Codice Civile in materia di pubblicità delle imprese. Detta legge prevede sezioni speciali del registro in cui iscrivere gli imprenditori agricoli (art. 2135 C.C.), i piccoli imprenditori (art. 2083 C.C.) e le società semplici. Per il Codice Civile tutti i coltivatori diretti rientrano nella categoria delle piccole imprese.

Il coltivatore diretto e la previdenza

La legge 1047/57 estende l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ai coltivatori diretti, nonché ai mezzadri e ai coloni, che abitualmente si dedicano alla normale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi. A tal fine sono considerati coltivatori diretti, i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e gli altri comunque denominati che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame. È condizione per il diritto all'assicurazione per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento del bestiame. Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative.
Per quanto riguarda la malattia, l'obbligo di assicurazione è sancito fin dal 1954 dalla legge 1136, per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che si dedicano alla coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame, nonché per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che lavorano nei fondi o che ne siano a carico. A decorrere dal 1° luglio 1990 le disposizioni dell'assicurazione pensionistica prevista dalla legge 1047/57 sono estese anche a tutti gli imprenditori a titolo principale. Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Infortuni e malattie

L'introduzione della legge 243/93 si è giunti ad una nuova disciplina della materia e si individuano i soggetti obbligati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro facendo riferimento ai criteri e alle modalità previste dalla legge 1047/57.

Affitto a coltivatore diretto

Per quanto riguarda le norme sui patti agrari, sono coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della stessa legge, anche le cooperative costituite da lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi. Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni. In base alle suddette definizioni risultano non essere coltivatori diretti coloro che, per la coltivazione del fondo, si avvalgono di manodopera non familiare (salariati) per una percentuale superiore ai due terzi del normale fabbisogno. Nulla vieta invece che il coltivatore diretto abbia un'altra attività e che questa sia prevalente rispetto all'attività agricola, come pure che egli possa essere pensionato agricolo o di altri settori.

Coltivatore diretto nelle prelazioni

La legge che regola il diritto di prelazione in caso di compravendita di terreni agricoli, tra le altre cose prevede che detto diritto spetti anche al coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti diretto coltivatori.
Ai fini di detta legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo. Rispetto alla definizione precedente, in questo caso è richiesto anche il requisito dell'abitualità e continuità dell'attività coltivatrice. Cosa questa che non è richiesta, per esempio, per la prelazione da parte dell'affittuario del fondo offerto in vendita.

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